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Postilla » Impresa » Il Blog di Achille Tesseri » Finanza e controllo di gestione » Entro 31 dicembre, data certa, per le perdite su crediti anno 2015

23 dicembre 2015

Entro 31 dicembre, data certa, per le perdite su crediti anno 2015

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Il numero crescente di cattivi pagatori impone alle imprese anche quest’anno la problematica e complessa verifica relativa alle perdite su crediti.

Negli ultimi anni il trattamento delle perdite ai fini delle determinazione del reddito d’impresa è stato più volte modificato:
– DL 83/2012 decorrenza periodo d’imposta 2012
– L 147 /2013 decorrenza periodo d’imposta 2013
– Dl.gs internazionalizzazione decorrenza periodo d’imposta 2015

L’ultimo decreto (D.lgs. internazionalizzazione) nel comma 5–bis inserito nell’articolo 101 del Tuir stabilisce che la perdita su crediti è deducibile nel periodo di imputazione in bilancio , anche se lo stesso è successivo a quello in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale . La deduzione non deve però avvenire in un esercizio successivo a quello nel quale il credito deve essere cancellato dal bilancio secondo i principi contabili.

In pratica si può optare per la deduzione fiscale tra l’apertura della procedura concorsuale e la cancellazione.

Per i debitori non soggetti a procedura concorsuale rimane il caposaldo degli elementi certi e precisi per il diritto alla deducibilità . Pertanto occorre la prova d’irrecuperabilità del credito che deriva dall’esito infruttuoso delle azioni esecutive intraprese oppure dall’anti economicità delle azioni di recupero; eccezione fatta per :

– Crediti di modesta entità decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento
– Il diritto alla riscossione è prescritto
– I crediti sono cancellati in bilancio

Per i crediti di modesta entità decorsi 6 mesi dalla scadenza si ricordano i parametri anch’essi oggetto di modifiche:
– Crediti fino a € 5.000 per le imprese con fatturato uguale o maggiore di € 100 milioni
– Crediti fino a € 2.500 per le imprese con fatturato inferiore a € 100 milioni

Per la prescrizione del credito il termine generale è di dieci anni salvo interruzione o sospensione della stessa mentre per alcune tipologie i termini sono più brevi : 1 anno per i premi assicurativi, spedizione, trasporti e provvigioni mediatore ; 5 anni per somministrazione di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici ecc.

Per la cancellazione dei crediti in bilancio le ipotesi che comportano la deducibilità della perdita:
– Cartolarizzazione
– Vendita del credito (factoring con cessione pro soluto)
– Conferimento del credito
– Forfaiting
– Datio in solutum

E per fortuna che ogni nuovo decreto aveva come obiettivo la semplificazione …

Letture: 5351 | Commenti: 1 |
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Un commento a “Entro 31 dicembre, data certa, per le perdite su crediti anno 2015”

  1. Commercialista Milano scrive:
    Scritto il 26-4-2017 alle ore 14:43

    Come se non bastasse tutta questa complicazione, c’è da considerare l’attività degli accertatori dell’Agenzia Entrate, che non appena si accorgono della non corrispondenza tra l’anno durante il quale è stata portata in deduzione la perdita e l’anno dell’apertura della procedura concorsuale, effettuano un rilievo fiscale.

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