23 dicembre 2015
Entro 31 dicembre, data certa, per le perdite su crediti anno 2015
Il numero crescente di cattivi pagatori impone alle imprese anche quest’anno la problematica e complessa verifica relativa alle perdite su crediti.
Negli ultimi anni il trattamento delle perdite ai fini delle determinazione del reddito d’impresa è stato più volte modificato:
– DL 83/2012 decorrenza periodo d’imposta 2012
– L 147 /2013 decorrenza periodo d’imposta 2013
– Dl.gs internazionalizzazione decorrenza periodo d’imposta 2015
L’ultimo decreto (D.lgs. internazionalizzazione) nel comma 5–bis inserito nell’articolo 101 del Tuir stabilisce che la perdita su crediti è deducibile nel periodo di imputazione in bilancio , anche se lo stesso è successivo a quello in cui il debitore è assoggettato a procedura concorsuale . La deduzione non deve però avvenire in un esercizio successivo a quello nel quale il credito deve essere cancellato dal bilancio secondo i principi contabili.
In pratica si può optare per la deduzione fiscale tra l’apertura della procedura concorsuale e la cancellazione.
Per i debitori non soggetti a procedura concorsuale rimane il caposaldo degli elementi certi e precisi per il diritto alla deducibilità . Pertanto occorre la prova d’irrecuperabilità del credito che deriva dall’esito infruttuoso delle azioni esecutive intraprese oppure dall’anti economicità delle azioni di recupero; eccezione fatta per :
– Crediti di modesta entità decorsi 6 mesi dalla scadenza del pagamento
– Il diritto alla riscossione è prescritto
– I crediti sono cancellati in bilancio
Per i crediti di modesta entità decorsi 6 mesi dalla scadenza si ricordano i parametri anch’essi oggetto di modifiche:
– Crediti fino a € 5.000 per le imprese con fatturato uguale o maggiore di € 100 milioni
– Crediti fino a € 2.500 per le imprese con fatturato inferiore a € 100 milioni
Per la prescrizione del credito il termine generale è di dieci anni salvo interruzione o sospensione della stessa mentre per alcune tipologie i termini sono più brevi : 1 anno per i premi assicurativi, spedizione, trasporti e provvigioni mediatore ; 5 anni per somministrazione di beni e servizi da cui scaturiscono pagamenti periodici ecc.
Per la cancellazione dei crediti in bilancio le ipotesi che comportano la deducibilità della perdita:
– Cartolarizzazione
– Vendita del credito (factoring con cessione pro soluto)
– Conferimento del credito
– Forfaiting
– Datio in solutum
E per fortuna che ogni nuovo decreto aveva come obiettivo la semplificazione …
Scritto il 26-4-2017 alle ore 14:43
Come se non bastasse tutta questa complicazione, c’è da considerare l’attività degli accertatori dell’Agenzia Entrate, che non appena si accorgono della non corrispondenza tra l’anno durante il quale è stata portata in deduzione la perdita e l’anno dell’apertura della procedura concorsuale, effettuano un rilievo fiscale.