13 Luglio 2010
E’ possibile procedere alla notifica dell’atto di precetto anche se il titolo non è stato protestato?
Non tutti sono a conoscenza di questa opportunità che riduce i tempi di recupero ed i costi visto che non occorre inizare l’azione legale con un decreto ingiuntivo.
In linea di principio, è possibile procedere alla notifica dell’atto di precetto, anche se il titolo (cambiale/assegno) non sia stato protestato.
In questo caso occorre però distinguere qualora si tratti di:
- assegno : non è necessario il protesto dell’assegno se non ci sono state girate e si agisce contro il traente.
- cambiale : si può procedere esecutivamente nei confronti dell’emittente (pagherò) o del trattario (cambiale tratta).
Sono previsti dei termini entro i quali poter procedere, infatti l’azione cartolare si prescrive in sei mesi dalla data di presentazione dell’assegno per l’incasso, l’azione cambiaria diretta si prescrive in 3 anni dalla scadenza della cambiale, mentre l’azione cambiaria di regresso si prescrive in 1 anno dal protesto.
Ai fini interruttivi della prescrizione delle azioni cartolari , la lettera di messa in mora costituisce , ai sensi e per gli effetti dell’art. 2943 c.c., una manifestazione di esercizio di un diritto e pertanto è causa interruttiva ovviamente solo se riferita al soggetto al quale è indirizzata la messa in mora (art. 76 L.A. e art. 95 L.C.)
Stante quanto sopra, il protesto (ovvero, ma solo per l’assegno bancario, la dichiarazione della stanza di
compensazione) è condizione necessaria per procedere esecutivamente nei confronti degli obbligati di regresso e non anche per procedere contro l’obbligato principale (traente dell’assegno, trattario della cambiale tratta e emittente del pagherò cambiario).
Il protesto di un titolo esecutivo non aumenta i tempi di esecutività dello stesso. Sono necessari interventi interruttivi, quali ad esempio l’invio di una messa in mora.


Scritto il 16-7-2010 alle ore 18:50
si può agire anche contro il girante della cambiale protestata nei medesimi termini?
Scritto il 18-7-2010 alle ore 07:37
devo far eseguire ua esecuzione forzata per un precettodi pagamento contro la banca nazionale del lavoro lo posso far eseguire in tutta utali dove ci sono le filiali?
grazie
Scritto il 19-7-2010 alle ore 09:23
Paolo, si può agire:
Le azioni di regresso del portatore (quindi contro i giranti e contro il traente) si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola “senza
spese”.
- Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di regresso e’ stata promossa contro di
lui.
Scritto il 20-7-2010 alle ore 14:18
Al,
Il precetto può essere notificato sia alla sede legale che alla filiale presso la quale è in essere rapporto bancario.