19 marzo 2010

Controlli antiriciclaggio: rischio per professionisti ed imprese finanziarie

Nuovi poteri e maggiore capacità d’investigazione sono le armi che il fisco ha ottenuto sul piano internazionale a seguito dell’entrata in vigore dal 04 novembre 2009 del decreto legge n.151 correttivo del dlgs n.231/07 .

Tale decreto regolamenta gli obblighi d’identificazione,conservazione delle informazioni a fini dell’antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette.

Le inchieste penali e finanziarie, relativamente allo scudo fiscale e non solo, sono diventate molteplici ed ha trovato impreparati molti professionisti infatti il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ha emanato una circolare (n.16 del 15 marzo 2010) per fare chiarezza in relazione agli obblighi gravanti sugli organi deputati al solo controllo di legalità e su quelli investiti anche del controllo contabile.

Come promemoria immediato ricordo che occorre acquisire, registrare in un archivio unico le informazioni relative alle riscossioni di valore superiore a € 15.000 ed entro 30 giorni dalla riscossione , le generalità del soggetto che provvede al pagamento.

Entro 30 giorni occorre segnalare all’UIF l’eventuale segnalazione sospetta.

Tale operazione comporta una serie di valutazioni da fare che possono essere rappresentate praticamente dai seguenti indicatori di anomalia:

Connessi al cliente:
Il cliente rifiuta di fornire le informazioni richieste, ovvero fornisce informazioni false o contraffatte.
Il cliente senza fornire giustificazione adotta comportamenti inusuali a quelli comuni.
Il cliente effettua operazioni in contanti.

Connessi alle operazioni :
Operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose per il cliente.
Operazioni inusuali rispetto alla prassi corrente del mercato.
Operazioni non coerenti con l’attività svolta
Operazioni in nome e per conto di terzi non giustificati.

La problematica potrebbe essere vista come eccezionale ma non è così in quanto le indagini aperte sono molteplici e non possiamo escludere di essere chiamati a giustificare il comportamento e la mancata segnalazione di un cliente oggetto d’investigazione.

Inoltre si rischiano pesanti sanzioni amministrative.

Pertanto consiglio di avere una procedura scritta ed informatizzata anche per meglio giustificare la propria buona fede.

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2 Commenti a “Controlli antiriciclaggio: rischio per professionisti ed imprese finanziarie”

  1. Diego Mutarelli scrive:

    Una grande difficoltà per le banche è quella di individuare il “titolare effettivo” del rapporto in essere.
    Anche perchè di recente (25-01-2010) la Banca di Italia ha specificato gli aspetti organizzativi e procedurali cui le Banche devono attenersi per contrastare efficacemente il riciclaggio e reprimere il finanziamento al terrorismo secondo quanto già previsto dall’art. 7 comma 2 del D.L. del 21 novembre 2007, n.231.
    La Banca d’Italia conferma che trattasi “di un più esteso dovere di customer due diligence, da espletarsi per mezzo di informazioni sul cliente, sul titolare effettivo del rapporto, su natura e scopo della relazione d’affari, comportante un monitoraggio continuo sull’andamento del rapporto”.

    Occorre quindi dotarsi di uno strumento di monitoraggio che aiuti gli istituti di credito nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, in particolare consentendo di ottenere tempestivi aggiornamenti sui cambiamenti della compagine societaria delle proprie imprese Clienti.

  2. Achille Tesseri scrive:

    Concordo sul monitoraggio anche se le banche in primis dovrebbero strutturarsi, ed alcuno lo stanno facendo, per gestione il livello di rischio anzichè la mera linea di fido basata sul contatto personale anzichè sul business plan.

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